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D. 29/09/2004 n. 53COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 n. 53 Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri - Primo lotto funzionale - Progetto definitivo. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; -Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); - Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, è stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costibenefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; - Visto il comma 176 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; -Visto l'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche Amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; -Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Basilicata, l'«Acquedotto dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie»; - Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP; -Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; -Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano econo- mico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; -Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; -Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni; - Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento; -Vista la nota 23 febbraio 2004, n. 95, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulle «Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie - primo lotto funzionale», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003; -Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; - Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002; -Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; -Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; - Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: -che l'intervento in esame consiste nella realizzazione delle «Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie - 1° lotto funzionale»; - che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti: sistemazione gruppo sorgentizio Oscuriello; ripristino continuità idraulica di una tubazione esistente; sistemazione area Montemurro; aumento della capacità idrica di tre serbatoi; rete idrica di Sant'Arcangelo; rifacimento di vari partitori; posa in opera di apparecchiature di controllo, regolazione e misura dell'intero Acquedotto dell'Agri; - che l'opera è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 47/1998; che il CTAR della regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilità - con voto n. 344 del 16 giugno 2003 si è espresso positivamente, con prescrizioni; -che il progettista, tramite il Responsabile unico del procedimento, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le integrazioni progettuali che adeguano il progetto alle prescrizioni del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata, nonchè ha previsto, nel quadro economico, le somme necessarie al rilievo e superamento delle interferenze urbane ed al rilievo delle utenze oggetto delle prescrizioni contenute nel citato voto n. 344 del CTAR della regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilità, dato che l'adempimento a tali prescrizioni potrà avvenire solo in corso d'opera; -che i manufatti non ricadono in aree sensibili e/o sottoposte a vincoli come da attestazione del Responsabile unico del procedimento del 9 luglio 2003, n. 2286/80b; -che il Responsabile unico del procedimento in data 28 gennaio 2004 ha dichiarato concluso, nei termini di legge e senza osservazioni ed opposizioni, il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità; -che la regione Basilicata, nella qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, alle Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze, i quali hanno formulato le proprie osservazioni; - che gli Enti interessati hanno rilasciato nulla osta di massima sia per gli aspetti localizzativi che per le interferenze; - che il presidente della regione Basilicata, con nota n. 4016/8002 del 2 dicembre 2003, ha espresso parere di conformità in relazione alla localizzazione delle opere; -che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei Servizi, conclusasi positivamente in data 24 novembre 2003; sotto l'aspetto attuativo: -che il soggetto aggiudicatore è individuato nella regione Basilicata; -che, ai sensi della propria delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G99J04000010001; - che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e il programma interferenze di cui all'allegato 1; sotto l'aspetto finanziario: - che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 17.275.300 euro, di cui 1.777.993 euro per IVA; - che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore; Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo delle «Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri |
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